La traduzione del progetto di Costituzione islamica preparato dagli studiosi dell'Accademia di ricerca islamica egiziana, destinata a servire da modello per tutti gli Stati musulmani

Ultimo aggiornamento: 22/04/2022 10:01:27

Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso

 

Progetto di Costituzione islamica[1]

 

Presentata dalla Segreteria generale dell’Accademia delle Ricerche Islamiche

 

1-     Prendendo atto delle decisioni e delle proposte dell’VIII Conferenza dell’Accademia delle Ricerche islamiche, riunitasi al Cairo nel mese di Dhū’l Qa‘da nell’anno 1397 dell’egira, corrispondente all’ottobre 1977 dell’era cristiana, si propone che al-Azhar e soprattutto l’Accademia delle Ricerche islamiche siano incaricate di redigere una Costituzione islamica adottata su richiesta da qualsiasi Stato che voglia assumere la sharī‘a islamica come metodo [minhājan] di vita. La Conferenza raccomanda, al momento della redazione di questa Costituzione, di fare riferimento nella misura del possibile ai principi su cui concordano tutte le scuole islamiche.

 

2-     Dando applicazione a queste proposte, il Consiglio dell’Accademia delle Ricerche islamiche, riunitosi l’11 del mese di Muharram 1977, ha deciso di affidare la realizzazione di questo progetto al Comitato delle Ricerche costituzionali dell’Accademia, invitando a farne parte le personalità in grado di contribuire alla realizzazione del progetto.

 

3-     Di conseguenza, Sua Eccellenza il Grande Imam, il Dottor ‘Abd al Halīm Mahmūd, Shaykh al-Azhar e Presidente dell’Accademia delle Ricerche islamiche, ha nominato un Alto Comitato che affiancherà i membri del Comitato delle Ricerche Costituzionali, riunendo grandi personalità specializzate nella giurisprudenza islamica e nel diritto costituzionale, al fine di adempiere a questa missione.

 

4-     Durante la riunione presieduta da Sua Eccellenza il Grande Imam, lo Shaykh al-Azhar, il sopracitato Alto Comitato ha deciso di istituire una sottocommissione incaricandola di realizzare gli studi e le ricerche necessarie a preparare la bozza della Costituzione e proporla all’Alto Comitato una volta completata.

 

5-     La sottocommissione ha continuato a riunirsi regolarmente, a cadenza settimanale, fino alla realizzazione della bozza e alla sua presentazione nella forma finale. L’ha quindi presentata all’Alto comitato.

 

Questa bozza comprende 9 capitoli e 93 articoli ripartiti nella seguente maniera:

 

Capitolo 1: la Umma islamica, 4 articoli

 

Capitolo 2: I fondamenti della società islamica, 13 articoli

 

Capitolo 3: L’economia islamica, 10 articoli

 

Capitolo 4: I diritti e le libertà individuali, 16 articoli

 

Capitolo 5: La Guida, 17 articoli

 

Capitolo 6: La Magistratura, 23 articoli

 

Capitolo 7: La consultazione, la censura e la redazione delle leggi, 2 articoli

 

Capitolo 8: Il governo, 2 articoli

 

Capitolo 9: Disposizioni generali e transitorie, 7 articoli

 

Il segretariato generale dell’Accademia delle Ricerche islamiche presenta questo progetto in occasione della IX Conferenza dell’Accademia in applicazione della raccomandazione dell’VIII Conferenza

 

Il Segretariato generale dell’Accademia delle Ricerche islamiche

Dott. Al-Husaynī ‘Abd al-Majīd Hāshim

 

 

Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso,

 

 

Capitolo primo

La Umma islamica

 

Articolo 1 - a. I musulmani costituiscono una sola Umma.

                   b. La sharī‘a islamica è la fonte di ogni codificazione.

 

Articolo 2 - In seno alla Umma islamica è consentita la pluralità degli Stati e la varietà delle loro forme di governo.

 

Articolo 3 - (Ogni) Stato ha il diritto unirsi a uno o più Stati islamici in qualsiasi forma su cui essi convengano.

 

Articolo 4 - Il popolo controlla la Guida e i suoi ausiliari, così come gli altri governanti, e vigila su di essi secondo le norme [ahkām] della sharī‘a islamica.

 

Capitolo secondo

I Fondamenti della società islamica

 

Articolo 5 - La cooperazione e la complementarietà sono il fondamento della società

 

Articolo 6 - Ordinare il bene e rifiutare il male è un dovere. Colui che vi si sottrae deliberatamente è un peccatore.

 

Articolo 7 - La famiglia è il fondamento della società ed è a sua volta fondata sulla morale e sulla religione. Lo Stato garantisce il sostegno alla famiglia, protegge la maternità, si prende cura dell’infanzia e predispone i mezzi adeguati a tal fine.

 

Articolo 8 - La protezione della famiglia è un dovere dello Stato, che vi adempie attraverso la promozione del matrimonio e la facilitazione dei suoi requisiti materiali (la casa e tutti i possibili aiuti), la valorizzazione della vita coniugale, la predisposizione dei mezzi che permettono alla moglie di assistere il marito, di servire i figli e di considerare la cura della famiglia come suo primo dovere.

 

Articolo 9 - La preoccupazione per l’integrità della Umma e la salute delle persone è un dovere dello Stato. Quest’ultimo deve fornire un’assistenza sanitaria gratuita, sia nella prevenzione che nella cura delle malattie.

 

Articolo 10 - Il perseguimento della conoscenza è un dovere, e l’insegnamento è un dovere dello Stato conforme alla legge.

 

Articolo 11 - L’educazione religiosa è una materia fondamentale in tutti i cicli d’insegnamento.

 

Articolo 12 - Lo Stato ha l’obbligo di insegnare ai musulmani gli aspetti fondamentali della religione: i doveri religiosi, la vita del Profeta e quella dei califfi ben guidati. Questi studi devono essere approfonditi nel corso di tutti i cicli d’insegnamento.

 

Articolo 13 - Lo Stato ha l’obbligo di far imparare a memoria ai musulmani congrue parti del Corano secondo modalità variabili. Allo stesso modo deve creare degli istituti specializzati nel nobile Corano al fine di farlo imparare a memoria anche ai non-studenti. Deve inoltre stampare il Testo sacro e facilitarne la circolazione.

 

Articolo 14 - È proibita l’esibizione del corpo della donna (tabarruj) ed è obbligatorio il pudore. Lo Stato promulga le leggi e i decreti necessari alla preservazione della pubblica decenza secondo le norme [ahkām] della sharī‘a islamica.

 

Articolo 15 - La lingua araba è la lingua ufficiale. Nella corrispondenza ufficiale è obbligatorio menzionare le date secondo il calendario dell’egira.

 

Articolo 16 - Il potere pubblico è subordinato all’interesse dei cittadini, segnatamente la conservazione della religione, della ragione, della persona, dei beni e dell’onore.

 

Articolo 17 - Non è sufficiente riconoscere la legittimità degli obiettivi. In ogni situazione i mezzi devono essere conformi alle norme [ahkām] della sharī‘a islamica.

 

Capitolo terzo

L’economia islamica

 

Articolo 18 - L’economia è basata sui principi della sharī‘a islamica, che è garante della dignità umana e della giustizia sociale. Essa richiede di impegnarsi con il pensiero e con le opere e salvaguarda il guadagno legittimo.

 

Articolo 19 - La libertà del commercio, dell’industria e del lavoro agricolo è garantita nei limiti della sharī‘a islamica.

 

Articolo 20 - Lo Stato elabora dei piani di sviluppo economico secondo la sharī‘a islamica.

 

Articolo 21- Lo Stato si oppone a qualsiasi monopolio e non interferisce nella fissazione dei prezzi a meno che questo non sia necessario.

 

Articolo 22 - Lo Stato promuove la trasformazione del deserto in terra abitabile l’estensione delle terre coltivabili.

 

Articolo 23 - La pratica dell’usura non è consentita, né attivamente né passivamente, così come è proibita qualsiasi pratica di prestito a interesse occulto.  

 

Articolo 24 - Lo Stato è proprietario del sottosuolo: minerali, materie prime e altre risorse naturali.

 

Articolo 25 - Ogni bene che non abbia un proprietario è di proprietà del Tesoro [bayt al-māl]. La legge disciplina le modalità con cui gli individui possono entrarne in possesso.

 

Articolo 26 - Lo Stato distribuisce attraverso le sue banche conformi alla sharī‘a la zakāt versata dalle persone.

 

Articolo 27 - La trasformazione delle opere assistenziali e caritatevoli in fondazioni pie (waqf) è consentita ed è disciplinata dalla legge.

 

Capitolo quarto

I diritti e le libertà individuali

 

Articolo 28 - La giustizia e l’uguaglianza sono i fondamenti del governo. Il diritto alla difesa e al ricorso in giudizio è inviolabile e deve essere garantito.

 

Articolo 29 - La libertà di credo [i‘tiqād] intellettuale e religioso, la libertà di lavorare, la libertà di esprimere la propria opinione in modo diretto o indiretto, la libertà di costituire associazioni o sindacati e di potervisi iscrivere, la libertà personale, la libertà di circolazione e di riunione sono diritti naturali fondamentali che lo Stato garantisce nei limiti della sharī‘a islamica.

 

Articolo 30 - L’abitazione, la corrispondenza e la vita privata sono inviolabili. Lo spionaggio è proibito. La legge definisce le restrizioni con lo Stato può derogare a tale inviolabilità in caso di alto tradimento o di grave minaccia. Esse devono essere autorizzate dall’autorità giudiziaria.

 

Articolo 31 - È riconosciuto il diritto di spostarsi all’interno e all’esterno del Paese. Ai cittadini non può essere impedito di viaggiare all’estero, né può essere loro imposto un luogo di residenza se non in base a un provvedimento giudiziario motivato. La deportazione dei cittadini è proibita.

 

Articolo 32 - L’estradizione dei rifugiati politici è vietata. L’estradizione dei criminali comuni è regolata da accordi stipulati con gli Stati interessati.

 

Articolo 33 - La tortura è reato. Tale reato così come la pena di chi la commetta è imprescrittibile. L’autore di della tortura e i suoi complici sono responsabili finanziariamente del crimine commesso. Se la tortura è commessa con l’aiuto di un funzionario, con il suo consenso o con il suo silenzio, questi è penalmente complice e civilmente responsabile e il governo deve risponderne.

 

Articolo 34 - Il funzionario che sia a conoscenza di un reato di tortura avvenuto sotto la sua responsabilità e di cui non abbia dato comunicazione alle autorità è punito con una pena esemplare.

 

Articolo 35 - Nell’Islam il sangue non può essere versato impunemente. È dovere dello Stato risarcire i parenti delle vittime di omicidio qualora l’assassino rimanga sconosciuto e gli invalidi qualora non sia noto il responsabile della loro invalidità. Lo stesso vale se il responsabile è conosciuto ma non può pagare il risarcimento.

 

Articolo 36 - Chiunque ha diritto di sporgere denuncia per un crimine di cui lui o altri siano vittime o per i casi di peculato o di sperpero di denaro pubblico.

 

Articolo 37 - Sono garantiti il diritto al lavoro, il diritto al guadagno e il diritto di proprietà, che possono essere usurpati soltanto in conformità con le norme [ahkām] della sharī‘a islamica.

 

Articolo 38 - La donna ha diritto di lavorare nei limiti fissati delle norme [ahkām] della sharī‘a.

 

Articolo 39 - Lo Stato garantisce la libertà proprietà, i diritti di proprietà e la loro inviolabilità. La confisca generale non è consentita in alcun modo. La confisca particolare può essere eseguita solo sulla base di un provvedimento giudiziario.

 

Articolo 40 - Nessuno può essere espropriato se non per ragioni di pubblica utilità e in cambio di un risarcimento integrale secondo le disposizioni di legge adottate a tal fine.

 

Articolo 41- La pubblicazione dei giornali è consentita e la stampa è libera nei limiti delle norme [ahkām] della sharī‘a islamica.

 

Articolo 42 - I cittadini hanno il diritto di costituire associazioni e sindacati nel quadro previsto dalla legge. Sono proibite le organizzazioni le cui attività minaccino l’ordine sociale, quelle che abbiano una natura militare segreta o che contrastino in qualche modo con le norme[ahkām] della sharī‘a islamica.

 

Articolo 43 - L’esercizio dei diritti deve essere conforme alla finalità della sharī‘a.

 

Capitolo quinto

La Guida [Imām]

 

Articolo 44 - Lo Stato deve avere una Guida. A questa si deve obbedienza anche se non se ne condividono le opinioni.

 

Articolo 45 - Non si deve obbedire a una creatura se questa disobbedisce al Creatore, e pertanto neanche alla Guida qualora un suo ordine confligga con la sharī‘a.

 

Articolo 46 - La legge specifica le modalità dell’atto di fedeltà (bay‘a) alla Guida. Esso deve avvenire sotto la supervisione della magistratura ed avere la maggioranza di quanti vi partecipano.  

 

Articolo 47 - Il candidato alla presidenza dello Stato deve soddisfare le seguenti condizioni: essere musulmano, maschio, adulto, disporre di ragione e rettitudine e conoscere le norme [ahkām] della sharī‘a islamica.

 

Articolo 48 - La nomina della Guida avviene conformemente alla legge attraverso un atto pubblico di fedeltà da parte di tutte le componenti della nazione. La donna ha il permesso di chiedere di partecipare alle elezioni purché soddisfi le condizioni che le permettono di votare.

 

Articolo 49 - Esprimere parere contrario all’elezione di una Guida prima che abbia luogo l’atto di fedeltà non è reato.

 

Articolo 50 - Coloro che detengono dei diritti derivanti dall’atto di fedeltà possono destituire la Guida quando abbiano i motivi per farlo e secondo le modalità previste dalla legge.

 

Articolo 51 - La Guida è subordinata alla Magistratura, di fronte alla quale è rappresentata da un delegato.

 

Articolo 52 - Il Capo dello Stato beneficia degli stessi diritti degli altri cittadini e deve adempiere gli stessi doveri. È soggetto alle norme finanziarie previste dalla legge.

 

Articolo 53 - La Guida non può essere il beneficiario di un testamento o istituire fondazioni pie a vantaggio suo o di un suo parente fino al quarto grado, a meno che non si tratti di un’eredità legittima. La Guida non può acquistare o affittare una proprietà dello Stato, né può vendere o dare in affitto a quest’ultimo una sua proprietà.

 

Articolo 54 - I regali alla Guida sono una possibile fonte di corruzione e vanno devoluti al Tesoro [bayt al-māl].

 

Articolo 55 - La Guida è un esempio di giustizia, carità e rettitudine per i sudditi. Egli condivide con le altre Guide musulmane la responsabilità di tutto ciò che concerne la comunità musulmana. Ogni anno egli deve inviare una delegazione al pellegrinaggio (Hajj) e ai congressi musulmani ufficiali e non ufficiali.

 

Articolo 56 - La Guida è responsabile del comando del suo esercito nel jihād contro il nemico, della preservazione delle frontiere e del territorio nazionale, della fissazione dei confini e della firma dei trattati dopo la loro approvazione.

 

Articolo 57 - La Guida ha la responsabilità di abilitare individui e gruppi a perseguire il bene e respingere il bene e ad adempiere i propri doveri religiosi.  

 

Articolo 58 - La Guida nomina i funzionari pubblici. La legge può attribuire ad altre persone il potere di nomina dei funzionari dei livelli inferiori.

 

Articolo 59 - L’amnistia per i reati, con l’eccezione delle pene hudūd, può essere accordata solo dalla legge. In circostanze particolari, la Guida può concedere la grazia per le sanzioni penali, con l’eccezione dei reati hudūd e dell’alto tradimento.

 

Articolo 60 - La legge precisa le misure eccezionali che la Guida può adottare in caso di disordini immediati o imminenti, di minaccia all’esistenza dello Stato, di guerra civile o di guerra con altri Stati. La Guida deve esporre tali misure al Parlamento entro una settimana dalla loro adozione. Se il Parlamento non è ancora stato eletto, viene convocato il Parlamento uscente. Queste misure eccezionali decadono se non viene seguita questa procedura. Per regolare la loro disciplina, le loro implicazioni, le autorità incaricate di farle rispettare e le modalità di gestione delle loro conseguenze nel caso in cui non vegano approvate viene emanata una legge.

 

Capitolo sesto

La Magistratura

 

Articolo 61- La Magistratura amministra la giustizia in conformità con le norme [ahkām] della sharī‘a islamica

 

Articolo 62 - Le persone sono uguali davanti alla Magistratura e nessuna persona o categoria di persone può essere giudicata da tribunali speciali.

 

Articolo 63 - Non è consentito istituire tribunali speciali o privare un imputato del suo giudice naturale.

 

Articolo 64 - Alla magistratura non può essere impedito di esaminare le denunce contro la Guida o il governante.

 

Articolo 65 - Le sentenze sono pronunciate ed eseguite in nome di Dio Clemente, Misericordioso. Nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato è sottomesso soltanto alla sharī‘a islamica.

 

Articolo 66 - L’esecuzione delle sentenze [ahkām] è di competenza dello Stato. Le omissioni o i ritardi nella loro esecuzione sono un reato meritevole di sanzione.

 

Articolo 67 - Lo Stato garantisce l’indipendenza della magistratura. Comprometterne l’indipendenza è un reato.

 

Articolo 68 - Lo Stato sceglie i magistrati tra gli uomini più qualificati e ne agevola l’operato.

 

Articolo 69 - Le pene hudūd possono essere applicate solo a condizione che l’imputato sia presente al processo e sia accompagnato da un avvocato scelto da lui o, nel caso egli non abbia esercitato questo diritto, nominato dallo Stato.

 

Articolo 70 - Le riunioni del Consiglio della Magistratura sono pubbliche e aperte al popolo. Esse possono svolgersi segretamente soltanto in caso di una necessità conforme alla sharī‘a.  

 

Articolo 71 - Le pene hudūd si applicano ai reati di fornicazione, falsa accusa di fornicazione, furto, banditismo, consumo di vino e apostasia.

 

Articolo 72 - La legge definisce le pene comminate dal giudice al di fuori dei reati hudūd.

 

Articolo 73 - La legge specifica le norme relative al giuramento. La responsabilità civile non può eccedere la misura del prezzo del sangue.

 

Articolo 74 - La legge specifica le condizioni per l’accettazione del pentimento e le norme [ahkām] che lo disciplinano.

 

Articolo 75 - La condanna a morte può essere comminata soltanto qualora non sia possibile la riconciliazione o il perdono.  

 

Articolo 76 - Nel caso del taglione, la conciliazione può superare il prezzo del sangue.

 

Articolo 77 - È consentito far valere l’uguaglianza tra uomo e donna nelle questioni per le quali è previsto il prezzo del sangue.

 

Articolo 78 - La condizione del taglione per le lesioni è l’assoluta simmetria; spetta al magistrato stabilirla con certezza.

 

Articolo 79 - La flagellazione è la pena principale nell’ambito delle sanzioni non-hudūd. La reclusione è vietata, se non in casi e per periodi limitati, determinati dal giudice.

 

Articolo 80 - Non è permesso umiliare o molestare il prigioniero, né offenderne la dignità.

 

Articolo 81 - Deve essere istituito un Consiglio costituzionale, incaricato di decidere sulla conformità di leggi e disegni di leggi con le norme della sharī‘a e di questa Costituzione. Le sue altre prerogative sono determinate dalla legge.

 

Articolo 82- Deve essere istituito un Consiglio [dīwān] dei reclami. La legge ne determina l’organizzazione, le competenze e l’ordinamento interno dei suoi membri.

 

Capitolo settimo

La consultazione [shūrā], la censura, la promulgazione delle leggi

 

Articolo 83 - Lo Stato ha un Consiglio consultivo [Majlis al- shūrā], che svolge le seguenti funzioni:

-        La promulgazione di leggi che non contraddicano le norme della sharī‘a islamica.

-        L’elaborazione del bilancio annuale dello Stato, preventivo e consuntivo.

-        La vigilanza sulle attività del potere esecutivo.

-        Il rapporto sulla responsabilità dei vari ministeri riguardo le loro attività e la revoca della fiducia se necessario.

 

Articolo 84 - La legge specifica le condizioni delle elezioni, le modalità della loro attuazione, i requisiti per parteciparvi. In ottemperanza al principio della consultazione, a tutti gli adulti dotati di ragione e buona reputazione sarà permesso di esprimere la propria opinione. La legge stabilisce inoltre il trattamento economico dei membri del Consiglio. Quest’ultimo stabilirà il suo regolamento interno.

 

Capitolo ottavo

Il governo

 

Articolo 85 - Il governo esercita la responsabilità della conduzione del potere e della realizzazione dell’interesse pubblico. È responsabile davanti alla Guida.

 

Articolo 86 - La legge fissa le condizioni per la nomina dei ministri, le attività che sono loro vietate durante il loro mandato e la loro responsabilità per gli atti decisi nello svolgimento delle loro funzioni.

 

Capitolo nono

Disposizioni generali e particolari

 

Articolo 87 - La città di______ è la capitale del Paese.

 

Articolo 88 - La legge definisce la bandiera e il motto dello Stato, e stabilisce norme specifiche per entrambi.

 

Articolo 89 - Le leggi si applicano a partire dalla data della loro entrata in vigore e non hanno valore retroattivo e meno che questo non sia espressamente previsto, ciò che richiede la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio dei rappresentanti. La retroattività non è consentita in materia penale.

 

Articolo 90 - Le leggi devono essere pubblicate nella gazzetta ufficiale entro due settimane dalla loro promulgazione. Entrano in vigore entro un mese dal giorno successivo alla data di pubblicazione, a meno che non sia diversamente previsto.

 

Articolo 91 - La Guida e il Consiglio dei rappresentanti possono chiedere la modifica di uno o più articoli della Costituzione. Gli articoli per i quali si richiede un emendamento devono essere menzionati, unitamente alle motivazioni della richiesta. Se la richiesta proviene dal Consiglio dei rappresentanti è necessario che essa sia firmata da almeno un terzo del Consiglio.

-        In ogni caso il Consiglio deve discutere l’emendamento in via di principio ed emanare una risoluzione a maggioranza di due terzi. Se la richiesta è respinta, la stessa proposta di emendamento non può essere ripresentata prima di un anno.

-        Se il Consiglio dei rappresentanti ha approvato in via di principio l’emendamento, il dibattito sulla modifica richiesta avviene dopo due mesi da tale approvazione. Se la modifica ha l’approvazione dei due terzi del Consiglio, la questione viene sottoposta alla nazione tramite referendum.  Se la modifica è approvata, essa entra in vigore dalla data della proclamazione dei risultati del referendum.

 

Articolo 92 - Tutte le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti entrati in vigore prima della promulgazione della presente Costituzione rimangono valide ed efficaci. Tuttavia, esse possono essere abolite o modificate secondo le norme e le misure stabilite nella presente Costituzione. Se esse violano le norme (ahkām) della sharī‘a islamica, devono essere abolite e sostituite da altre.

 

Articolo 93 - La presente Costituzione ha effetto a partire dalla data in cui la nazione l’avrà approvata tramite referendum.

 

*          *          *

 

La presente bozza è stata preparata in conformità alla seguente risoluzione:

 

Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso

 

Risoluzione n. 11 dello Shaykh al-Azhar, in data 25 Muharram dell’anno 1398 dall’egira, corrispondente al 5 gennaio 1978.

 

Lo Shaykh al-Azhar:

 

-        dopo aver esaminato la legge n. 103 del 1961 relativa alla riorganizzazione di al-Azhar e degli organi che la compongono, nonché delle leggi che la modificano,

 

 

-        e in seguito alla risoluzione n. 250 del 1975 del Presidente della Repubblica contenente i decreti attuativi della sopracitata legge n. 103 del 1961,

 

 

-        e in seguito alle risoluzioni e raccomandazioni adottare durante l’VIII Conferenza dell’Accademia delle Ricerche islamiche, tenutasi al Cairo nel mese di dhul-qa‘ada del 1397 dall’egira, corrispondente all’ottobre 1977, la cui prima raccomandazione invita a redigere una Costituzione islamica che, su richiesta, possa essere adottata da qualsiasi Stato che voglia assumere la sharī‘a islamica come metodo di vita.

 

Stabilisce

 

Articolo 1 – L’istituzione di un Alto Comitato incaricato di redigere una bozza di Costituzione islamica che, su richiesta, possa essere adottata da qualsiasi Stato che voglia assumere la sharī‘a islamica come metodo di vita. Tale bozza si fonderà, nella misura del possibile, sui principi accettati da tutte le scuole islamiche. Spetta all’Alto Comitato istituire una sottocommissione i cui membri saranno scelti fra i suoi membri.

 

Articolo 2 - Composizione dell’alto comitato. I membri designati sono i seguenti:

1.   Sua Eccellenza il Grande Imam Dottor ‘Abd al-Halīm Mahmud, Presidente.

2.   Sua Eccellenza il Professor al-Husaynī Hāshim

3.   Il Consigliere Professor ‘Abd al-‘Azīz Hindī

4.   Sua Eccellenza lo Shaykh Husayn Muhammad Makhlūf

5.   Sua Eccellenza il Professor ‘Abd al-Jalīl Shalabī

6.   Sua Eccellenza lo Shaykh Professor ‘Abd al-Jalīl ‘Īsā

7.   Il Consigliere Professor ‘Abd al Halīm al-Jundī, Relatore

8.   Il Consigliere Professor ‘Abd al-Fattāh Nasr

9.   Il Consigliere e Ministro Professor ‘Abd al-Mun‘im ‘Imāra

10. Il Consigliere Professor ‘Alī ‘Alī Mansūr

11. Sua Eccellenza il Professor Muhammad Hasan Fā’id

12. Sua Eccellenza, lo Shaykh Professor Muhammad Khātir Muhammad al-Shaykh

13. L’Avvocato Professor Muhammad ‘Atiyyia Khamīs

14. Sua Eccellenza il Professore Mahmūd Shawkat al-‘Adawī

15. Il Consigliere Professor Mustafā ‘Afīfī

16. Il Consigliere Professor Mustafā Kamāl Wasafī

Qualora il Presidente del comitato sia assente, la presidenza spetta al membro più anziano.

 

Articolo 3 – Il segretariato del Comitato sarà garantito dal segretariato dell’Accademia delle Ricerche islamiche, nel quale possono essere affiancati degli specialisti su decisione dello Shaykh al-Azhar.

 

Articolo 4- La presente risoluzione ha effetto dal giorno della sua promulgazione.

 

Shaykh al-Azhar, ‘Abd al-Halīm Mahmūd

 

È stata aggiunta alla presente risoluzione, nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso, la risoluzione n. 12 dello Shaykh al-Azhar in data 25 Muharram 1398, corrispondente al 5 gennaio 1978.

 

Lo Shaykh al-Azhar:

 

-        dopo aver esaminato la legge n. 103 del 1961 relativa alla riorganizzazione di al-Azhar e degli organi che la compongono, nonché delle leggi che la modificano,

 

 

-        e in seguito alla risoluzione n. 250 del 1975 del Presidente della Repubblica contenente i decreti attuativi della sopracitata legge n. 103 del 1961

 

-        e in seguito alla nostra risoluzione n. 11 del 5/1/1978, relativa alla composizione dell’Alto Comitato incaricato di redigere la Costituzione islamica in applicazione della raccomandazione dell’VIII Conferenze dell’Accademia delle Ricerche islamiche,

 

Ha stabilito:

 

Articolo 1 - La formazione di una sottocommissione composta da membri dell’Alto Comitato per la stesura della Costituzione islamica. Vale a dire:

1.         Sua Eccellenza il Professor al-Husaynī Hāshim

2.         Il Consigliere Professor ‘Abd al-‘Azīz Hindī, Relatore

3.         Sua Eccellenza lo Shaykh Husayn Muhammad Makhlūf

4.         Il Consigliere Professor ‘Abd al Halīm al-Jundī

5.         Il Consigliere Professor ‘Abd al-Fattāh Nasr

6.         Il Consigliere e Ministro Professor ‘Abd al-Mun‘im ‘Imāra

7.         Sua Eccellenza lo Shaykh Professor Muhammad Khātir Muhammad al-Shaykh

8.         Il Professore e avvocato Muhammad ‘Atiyya Khamīs

9.         Il Consigliere Professor Mustafā ‘Afīfī

10.       Il Consigliere Professor Yāqūt al-‘Ashmāwī

11.       Il Professore Consigliere Mustafā Kamāl Wasafī

12.       Sua Eccellenza il Dottor Mahmūd Shawkat al-‘Adawī

 

La presidenza del comitato spetta al membro più anziano tra i presenti e, nel caso in cui il Grande Imām sia presente alle riunioni del comitato, è assunta da quest’ultimo.

 

Articolo 2 - Il sottocomitato presenta a Sua Eccellenza il Grande Imām e Shaykh al-Azhar le conclusioni delle sue ricerche e dei suoi studi per il progetto di Costituzione islamica.

 

Articolo 3- Devono essere adottate tutte le misure appropriate per attuare la presente risoluzione.

 

Shaykh al-Azhar, ‘Abd al-Halīm Mahmūd

 

 

 

 

 

 

 


[1] Mashrū‘ al-dustūr al-islāmī al-misrī alladhī wada‘a-hu al-Azhar ‘ām 1978m, traduzione dal francese di D. Avon. Traduzione in italiano e revisione sulla base dell’originale arabo a cura della redazione di Oasis https://bit.ly/2JvbHMC.

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