L’esperienza degli Stati Uniti. Da una rigida logica separazionista al pari trattamento verso chi crede e chi no: la Corte Suprema ha dovuto fare i conti con le sfide poste dai nuovi soggetti religiosi e garantire loro un’autentica possibilità di espressione.
 

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Ultimo aggiornamento: 30/07/2024 10:03:24

Per più di un secolo, pensatori di spicco – da Nietzsche a Weber a Rawls e Habermas – hanno previsto il declino e l’emarginazione politica della religione. Secondo varie teorie sulla secolarizzazione, le tradizionali mondovisioni religiose non sarebbero state in grado di resistere al potere e alle promesse della modernità. Al crescere dell’autonomia della scienza, della politica e della razionalità tecnica, sarebbe declinata l’autorità metafisica e morale della “religione”. Ma la religione non è declinata. Al contrario, assistiamo oggi a un grande risveglio della religione, globale nella sua portata, enorme nella sua diversità e spaventoso nel suo potere. Anche in Canada e nell’Europa occidentale, dove si pensava che a dominare fossero la secolarizzazione e la modernizzazione, nuove comunità di immigrati musulmani e di altre fedi sono andate trasformando il panorama religioso, mettendo alla prova le leggi e le logiche di un multiculturalismo armonioso e di una comoda laïcité. Analogamente, negli Stati Uniti l’importanza assunta da cattolici, mormoni ed evangelici nella vita pubblica e l’esplosione di nuovi gruppi religiosi – più di 1200 varietà di denominazioni – hanno sfidato le previsioni di quanti salutavano o lamentavano la supposta erosione delle radici religiose dell’America. In questo articolo presentiamo la storia recente del diritto costituzionale americano come un caso della logica della secolarizzazione e del suo graduale raffinamento di fronte alle nuove realtà religiose. Mostreremo come, dagli anni ’40 agli anni ’80 del XX secolo, la Corte suprema degli Stati Uniti abbia attivamente promosso una forma peculiare di “secolarizzazione”, erigendo un «alto e invalicabile muro di separazione tra Chiesa e Stato» e insistendo ad affermare che le leggi dello Stato debbano avere un evidente «fine secolare» e «un effetto principalmente secolare». Dalla fine degli anni ’80, tuttavia, la Corte ha attenuato la sua logica rigorosamente separazionista e invocato una «neutralità di Stato» nei confronti della religione e il «pari trattamento» della religione e della non-religione nella vita pubblica e privata. Tuttavia, in presenza dell’una e dell’altra logica costituzionale, la religione ha continuato a fiorire in America, non solo nel privato, ma sempre più in forme pubbliche. Il sociologo José Casanova ha sostenuto che il processo di secolarizzazione possiede almeno tre dimensioni: 1) la differenziazione funzionale/istituzionale della sfera economica, scientifica e di governo dalla sfera religiosa, unitamente alla specializzazione della religione all’interno della sua particolare sfera; 2) il declino della credenza e della pratica religiosa in una comunità etnica o in una nazione politica; 3) la privatizzazione della religione, ossia l’emarginazione, nel discorso pubblico, dei valori e dei simboli religiosi e il venir meno della loro autorità. Significativamente Casanova afferma che i teorici della secolarizzazione spesso confondono «il processo storico della secolarizzazione in senso proprio con le presunte conseguenze che quel processo avrebbe dovuto avere per la religione». «La secolarizzazione in senso proprio», secondo Casanova, fa riferimento «alla differenziazione funzionale e all'emancipazione delle sfere secolari […] dalla sfera religiosa e alla concomitante differenziazione e specializzazione della religione entro la sua nuova sfera»1. Ma differenziazione e specializzazione delle sfere istituzionali non coincidono necessariamente con il declino o la privatizzazione della religione, né lo esigono. Anche se in alcuni Paesi tutte e tre le caratteristiche della secolarizzazione – differenziazione, declino e privatizzazione – coincidono, ciò non vale per gli Stati Uniti. Nonostante l’invito della Corte suprema a erigere «un muro di separazione tra Chiesa e Stato», tale logica costituzionale non ha favorito né un declino della religione né l’arretramento della religione dalla sfera pubblica. Al contrario, la logica della «separazione tra Chiesa e Stato» è servita a consentire a tutte le religioni pacifiche di fiorire liberamente senza interferenze governative. Secolarizzazione e Libertà Religiosa Molti hanno affermato essere questo l’intento originale del Primo Emendamento alla Costituzione americana, le cui disposizioni sulla libertà religiosa stipulano che «il Congresso non farà leggi riguardanti l’instaurazione di una religione o che proibiscano il suo libero esercizio». Tale testo costituzionale, che divenne legge dello Stato nel 1791, fu pensato per rendere immune la nuova nazione americana dal flagello delle guerre religiose e della persecuzione che aveva a lungo tormentato l’Europa. Il Primo Emendamento fu concepito per garantire la libertà religiosa a tutti e lo status di religione ufficiale a nessuno. In realtà la norma rimase ampiamente lettera morta per i primi 150 anni della repubblica americana, fino a quando la Corte suprema, negli anni ’40 del XX secolo, iniziò ad applicare le disposizioni sulla libertà religiosa contenute nel Primo Emendamento per rivedere norme federali, statali e locali. Nei primi casi discussi, tra gli anni ’40 e gli anni ’80, la Corte si affidò prevalentemente alla visione di Thomas Jefferson, secondo il quale la separazione tra Chiesa e Stato sarebbe stata il modo migliore per garantire la fine del confessionalismo di Stato e la tutela della libertà religiosa. All'inizio dell’800, Jefferson insisteva più fermamente di altri suoi contemporanei sul fatto che la religione «riguarda esclusivamente il rapporto tra il nostro Dio e la nostra coscienza». La politica – sosteneva – deve essere condotta con un «muro di separazione tra Chiesa e Stato». La «religione pubblica» è una minaccia per la religione privata e deve perciò essere scoraggiata. Il «sacerdozio politico» è una minaccia per l’integrità politica e deve perciò essere abolito per legge2. La Corte suprema lesse il Primo Emendamento alla luce dell’interpretazione jeffersoniana della libertà religiosa, in particolare nei casi che riguardavano religione ed educazione. Nel caso Everson vs. Board of Education (1947), il primo caso moderno in cui si invocavano le disposizioni sulla religione di Stato, il giudice supremo Hugo Black spiegava a nome della Corte che «la norma del Primo Emendamento sulla religione di Stato significa quantomeno che né uno Stato né il Governo federale può istituire una Chiesa, né promulgare leggi che aiutano una religione, tutte le religioni o ne favoriscono una a scapito di un’altra. […] Nessuna tassa, di qualsiasi entità, grande o piccola, può essere riscossa per sostenere un’attività o un’istituzione religiosa qualsiasi, comunque la si voglia chiamare, e qualsiasi forma essa possa assumere per insegnare o praticare una religione. Né uno Stato né il Governo federale può, apertamente o segretamente, partecipare agli affari di qualsiasi gruppo o organizzazione religiosa e viceversa. Nelle parole di Jefferson, la disposizione contro l’istituzione per legge di una religione di Stato aveva lo scopo di erigere un “muro di separazione tra Chiesa e Stato”»3. Evitare le Interferenze Questa logica prevalse nei decenni successivi nei casi esaminati dalla Corte Suprema in materia di religione ed istruzione. Nel caso McCollum v. Board of Education (1948), la Corte annullò un programma scolastico nel quale agli studenti veniva concesso un giorno libero a settimana per partecipare, se loro o i loro genitori lo avessero desiderato, a corsi di religione insegnati gratuitamente da vari ministri che avevano visitato la scuola, ciò che la Corte trovò inaccettabile: «Qui non solo si usano gli edifici delle scuole dello Stato, sostenuti con la tassazione, per la diffusione di dottrine religiose. Lo Stato concede anche a gruppi partigiani un prezioso aiuto, consistente nel reclutare allievi per le loro lezioni di religione attraverso l’uso dell’apparato della scuola pubblica obbligatoria. Questa non è separazione tra Chiesa e Stato»4. Nei casi Engel vs. Vitale (1962) e Abington vs. Schempp (1963), la Corte abrogò una legge statale che imponeva la recita di una preghiera e la lettura della Bibbia all’inizio di ogni giorno scolastico. I bambini potevano esserne esonerati con una nota scritta dai loro genitori, ma la corte spiegò di nuovo che l’intento del Primo Emendamento era la rimozione della religione dalle istituzioni statali, per esempio dalle scuole pubbliche: «Lo scopo dell’Emendamento non era soltanto quello di colpire il riconoscimento ufficiale di un credo, di una confessione o di una religione, abrogando relazioni formali simili a quelle stabilitesi in Inghilterra e alcune colonie. L’Emendamento doveva necessariamente sradicare ogni relazione di quel genere. Ma l’oggetto [del Primo Emendamento] era più ampio che non la sola separazione tra Chiesa e Stato in senso stretto. Si trattava di creare una separazione completa e permanente della sfera dell’attività religiosa da quella dell’autorità civile, attraverso la proibizione complessiva di ogni forma di sussidio o sostegno alla religione»5. Questi casi erano allo stesso tempo parti e prodotti di una tendenza generale dell’epocaverso una separazione piuttosto rigida tra Chiesa e Stato. Dal 1947 al 1985, in più di trenta casi, la Corte fece eliminare dalle scuole pubbliche molte altre forme di insegnamento religioso tradizionale e privò le scuole religiose di gran parte del tradizionale patrocinio di Stato. Le scuole pubbliche e le scuole religiose dovevano vivere separatamente le une dalle altre. Tuttavia, mentre nelle scuole pubbliche separava religione e Stato secondo il divieto di avere una religione ufficiale contenuto nel Primo Emendamento, la Corte proteggeva le espressioni private della religione in base alla norma del Primo Emendamento sul libero esercizio. La Corte tutelò in più occasioni le scuole religiose e il loro diritto di educare secondo i propri usi religiosi e le proprie convinzioni. La Corte ha anche ripetutamente riconosciuto ad altre istituzioni religiose il diritto di autogovernarsi, di risolvere le controversie interne, di definire i propri rapporti di lavoro senza interferenza da parte dello Stato. La Corte ha inoltre garantito agli individui diverse deroghe dalle leggi generali che confliggevano con le esigenze fondamentali della loro coscienza o con i precetti della loro fede. Così i Saturday Sabbatarians furono esonerati dal lavoro obbligatorio nel giorno di sabato; gli obiettori di coscienza furono sollevati dalla pronuncia di giuramenti o dal servizio militare; le comunità rurali amish furono esonerate dal rispetto dell’obbligo scolastico fino alle scuole superiori per i propri figli. La logica della separazione tra Chiesa e Stato, per come la Corte la intendeva negli anni ’60 e negli anni ’70, esigeva che funzionassero contemporaneamente una disposizione forte contro qualsiasi forma di religione di Stato e una disposizione forte a favore del libero esercizio. Ciò avrebbe permesso sia alla religione che allo Stato di crescere senza interferenze o dipendenze reciproche. Dalla Separazione alla Neutralità Dalla metà degli anni ’80, la Corte Suprema ha attenuato la sua logica rigidamente separazionista e rovesciato molte delle sue sentenze relative alla separazione, adottando una nuova logica costituzionale che invoca la «neutralità» verso la religione e il «pari trattamento di religione e non-religione». Tale logica ha prodotto un’interpretazione più blanda delle disposizioni sul libero esercizio e sulla religione di Stato e una tutela più manifesta delle espressioni sia pubbliche che private della religione. Innanzitutto, negli anni ’80 la Corte ridusse gradualmente il libero esercizio previsto dal Primo Emendamento a una semplice garanzia di neutralità e generale applicabilità delle leggi. Nella sentenza Employment Division vs. Smith (1990), la Corte abbandonava la tradizionale prassi di garantire agli individui coinvolti in una controversia la dispensa da leggi generali in base al principio del libero esercizio, anche se quelle leggi minacciavano di calpestare le loro coscienze o di impedire una pratica centrale della loro fede. Finché le leggi in questione erano religiosamente neutrali e non-discriminatorie nei confronti della religione – sosteneva la Corte – esse avrebbero superato l’esame di costituzionalità. Le deroghe per motivi religiosi dovevano essere garantite dalle assemblee legislative, non dalle Corti. Da parte loro, negli ultimi due decenni, sia i legislatori federali che quelli statali hanno previsto in via legislativa centinaia di deroghe a favore di individui e gruppi religiosi, e la Corte suprema e le istanze federali inferiori hanno ripetutamente confermato tali regolamentazioni quando queste istituzioni sono state citate per violazione del divieto di stabilire una religione ufficiale contenuto nel Primo Emendamento. Un’assemblea legislativa che protegga i bisogni religiosi dei suoi cittadini non istituisce una confessione di Stato, né viola la neutralità religiosa dello Stato. Allo stesso tempo, dalla fine degli anni ’80, la Corte ha gradualmente ridotto la disposizione sulla religione di Stato del Primo Emendamento a una semplice garanzia di leggi neutrali e generali. Nella misura in cui soggetti religiosi e non religiosi sono trattati uniformemente – concludeva la Corte – la Costituzione non proibisce a uno Stato di riconoscere gruppi religiosi, cooperare con loro o addirittura finanziarli. Stabilire confini invalicabili tra Stato e religione è inutile, controproducente e addirittura discriminatorio. Ecco perché, in anni recenti, la Corte ha decretato che consiglieri religiosi qualificati potessero essere finanziati nel quadro di un più ampio programma federale di assistenza alla famiglia. I gruppi religiosi studenteschi di ispirazione religiosa hanno così potuto avere uguale accesso alle lezioni pubbliche aperte a gruppi di studenti non-religiosi. Le organizzazioni religiose hanno avuto pari accesso alle strutture e alle tribune pubbliche e ai finanziamenti già previsti per altre organizzazioni civiche. I giornali degli studenti di ispirazione religiosa si sono visti riconoscere lo stesso diritto di quelli non religiosi ai finanziamenti delle università pubbliche. Le scuole religiose hanno potuto beneficiare, al pari delle altre scuole private, del diritto di partecipare ai programmi di assegnazione di buoni scuola finanziati dallo Stato e ai piani di deduzione fiscale. Infine i gruppi civici a orientamento religioso hanno ottenuto gli stessi diritti delle loro controparti laiche di gestire un dopo-scuola o un programma di recupero per gli studenti delle scuole elementari pubbliche. Faccia a Faccia con lo Stato Moderno I sostenitori globali della democrazia e dei diritti umani hanno talvolta indicato nella Costituzione americana un modello di governo laico e di libertà religiosa. Mentre continua a divampare in Asia e in Medio Oriente il fuoco della rivolta politica e mentre infuriano i dibattiti sul multiculturalismo in Europa, in Canada e in altri Paesi, l’impegno dell’America per la separazione tra Chiesa e Stato è stato talvolta travisato. La separazione tra Chiesa e Stato non ha mai significato che l’America si sia impegnata per la secolarizzazione della società o la privatizzazione della religione, quanto piuttosto per la libertà religiosa di tutti i gruppi pacifici. La separazione tra Chiesa e Stato non è mai stato il principio costituzionale esclusivo dell’esperienza americana in materia di libertà religiosa. Esso è sempre stato accompagnato dai principi di libertà di coscienza e di culto, di uguaglianza delle religioni e pluralismo confessionale, e dal divieto, imposto tanto alla Federazione quanto agli Stati, di imporre una particolare religione come ufficiale. Tali principi, considerati nel loro complesso, sono stati pensati per promuovere la libertà religiosa per tutti, ciò che essi sono ampiamente riusciti a fare. Questo approccio onnicomprensivo alla libertà religiosa è stato adottato anche tra gli anni ’60 e gli anni ’70, nel periodo della rigida separazione tra Chiesa e Stato. Esso è divenuto ancora più chiaro con l’accento posto più recentemente dalla Corte suprema sul pari trattamento della religione e sulla neutralità religiosa da parte dello Stato. Un insegnamento coerente che si può ricavare dalle sentenze della Corte suprema è che l’espressione pubblica della religione dei cittadini dovrebbe essere tanto libera quanto la sua espressione privata. Tutte le voci, le visioni, i valori religiosi e non-religiosi andrebbero ascoltati e discussi nella piazza pubblica. Non perché i gruppi religiosi siano in questi casi di fatto non-religiosi. Neppure perché le loro attività pubbliche siano veramente non partigiane. Né perché le loro espressioni pubbliche facciamo veramente parte dell’opinione maggioritaria. Al contrario, essi meritano di essere liberi proprio perché sono religiosi e sono impegnati in attività di parte e perché a volte si esprimono fuori dal coro, oltre e contro la mentalità diffusa. La Corte ha insistito sul fatto che le religioni rappresentano un lievito e una forza positiva per migliorare le politiche pubbliche e la società. Un secondo insegnamento che si può ricavare dai casi presentati è che la libertà religiosa non richiede una distinzione radicale tra le istituzioni religiose e statali. Lo Stato odierno non è, come ai tempi di Jefferson, il sovrano imperturbabile e distaccato da cui era facile e allo stesso tempo naturale la separazione. Lo Stato odierno è un sovrano molto attivo dal quale è praticamente impossibile separarsi. Pochi soggetti religiosi possono oggi evitare di confrontarsi con le disposizioni pervasive del moderno welfare state sull’istruzione, sulla carità, sul welfare, sull’assistenza ai bambini, sulla famiglia, sull’edilizia, sull’urbanistica, sul posto di lavoro, sulla tassazione, sulla sicurezza, e altro ancora. Sia il confronto che la cooperazione con lo Stato moderno sono quasi inevitabili per qualsiasi religione. Quando provvedimenti dello Stato impongono un fardello troppo gravoso su una particolare religione, la disposizione sul libero esercizio fornisce una via d’uscita. Quando uno stanziamento di Stato assegna un beneficio troppo generoso a una particolare religione, la norma contro la religione di Stato fornisce una via per esprimere il proprio disaccordo. Ma quando un programma governativo assegna a gruppi e attività religiosi pubblici gli stessi vantaggi garantiti a tutti gli altri beneficiari, le questioni di costituzionalità sono ora difficilmente sollevabili. E anche in quei casi in cui la Corte eccepisca, il Congresso può legittimamente intervenire. Un terzo insegnamento desumibile da questi casi è che la libertà religiosa esige anche la libertà dalla religione. Lo Stato deve stabilire un equilibrio tra coercizione e uguaglianza. Lo Stato non può obbligare i cittadini a partecipare a cerimonie religiose o a forme di sussidio che essi trovano odiosi. Ma lo Stato non può impedire ai cittadini di partecipare a programmi e cerimonie religiosi solo perché quei cittadini sono religiosi. Un conto è dichiarare illegale la recita di preghiere cristiane e di trasmissioni di letture della Bibbia in una scuola pubblica. Dopo tutto gli studenti sono obbligati ad andarci. Altra cosa è proibire momenti di silenzio e incontri religiosi privati nelle stesse scuole pubbliche. Un conto è impedire un sostegno fiscale diretto all’educazione religiosa, altra cosa è proibire le deduzioni fiscali per i genitori che scelgono di istruire i propri figli in una scuola religiosa. Un conto è impedire a pubblici funzionari di delegare i loro poteri politici fondamentali a soggetti religiosi, altra cosa è impedire loro di agevolare il servizio caritatevole di associazioni volontarie sia religiose che non religiose. Infine, e forse soprattutto, i diritti religiosi sono semplicemente buoni quanto i diritti democratici ai quali vanno associati. Accettare che persone di fede possano partecipare al dibattito pubblico richiede una profonda e sincera empatia: imparare a comprendere le convinzioni profonde e le pratiche fondamentali dell’altro, fosse anche per una lontana analogia. Ciò richiede una pazienza rispettosa e perseverante: passare del tempo ad ascoltare e a discutere ogni posizione seria prima di emettere un giudizio culturale o politico. E richiede un impegno costante per le premesse prime di ogni democrazia: libertà religiosa per tutti e nessuna religione di Stato.

 

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1José Casanova, Public Religions in the Modern World, University of Chicago Press, Chicago-London 1994, 19.
2Si veda in generale, Thomas Jefferson, Writings: Autobiography, Notes on the State of Virginia, Public and Private Papers,Addresses, Letters, a cura di Merrill D. Peterson, Literary Classics of the U.S., New York 1984.
3Everson v. Board of Education of the Township of Ewing et al., 330 U.S. 1, 17-18 (1947).
4McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 203, 209-211 (1948).
5School District of Abington Township, Pennsylvania, et al. v. Schempp, et al., 374 U.S. 203, 217 (1963); la sentenza cita Everson ai paragrafi 31 e 32.
 

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