Conseguenze impreviste /2. Nascita ed evoluzione delle generazioni dei diritti, dalla prima serie ispirata alle dottrine naturaliste di Locke e Rousseau all'attuale, dove si assiste all'esplosione dei particolarismi di ogni genere. La posizione della Chiesa.
Ultimo aggiornamento: 22/04/2022 09:50:50
Credo sia più che giustificato affermare che la libertà religiosa è il punto focale della difesa della universalità dei diritti umani fondamentali. Il grande Papa Giovanni Paolo II la considerava come essenziale per la reale possibilità di un genuino dialogo globale circa il futuro dell'umanità. La dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae è centrale anche per il suo magistero sociale in materia di democrazia, che il Papa sviluppò nel trittico di encicliche: Centesimus Annus (1991), Veritatis Splendor (1993) e Evangelium Vitae (1995). Perchè la Dignitatis Humanae ha un posto così rilevante nel pensiero di Giovanni Paolo II? Certamente perché questa dichiarazione riflette i concetti chiave della sua antropologia. Se la natura dell'uomo è religiosa, lo Stato deve riconoscere questo fatto. Il secolo appena passato ha avuto un pensiero debole sull'uomo; l'umanesimo cristiano di Giovanni Paolo II e della Chiesa intera propone una concezione dell'uomo capace, con la grazia di Dio, di costruire una civiltà degna degli esseri umani, fatti a immagine di Dio. Per meglio chiarire quanto ho appena affermato, credo convenga prima mostrare quale lungo percorso cronologico abbia condotto all'attuale fase dei "diritti insaziabili"1, facendo un breve accenno alle "generazioni" dei diritti umani. Alla prima generazione corrispondono i diritti di libertà, risalenti alle dottrine naturaliste di Locke e Rousseau e detti anche "diritti negativi", poiché con essi si chiede l'astensione dello Stato da determinate sfere protette della libertà individuale (libertà di espressione, diritto alla vita, libertà politiche in generale). La seconda generazione è quella dei diritti economici e sociali, "diritti attivi" che si affermano nel corso del XX secolo con le Costituzioni del dopoguerra e le Carte internazionali. A partire dagli anni settanta prende vita la terza generazione, che comprende il diritto alla pace, alla salvaguardia dell'ambiente, al patrimonio comune dell'umanità, il diritto per l'individuo e la famiglia alle necessarie condizioni di sviluppo. Alcuni autori iniziano a parlare di una quarta generazione, costituita dai diritti legati alla società tecnologica, in riferimento all'acquisizione, al trattamento e alla diffusione dei dati grazie alle nuove tecniche. Appare quindi evidente come, da una prospettiva centrata sull'individuo (diritti di prima generazione), si sia passati a una prospettiva collettiva (diritti di seconda generazione) e, infine, umanitaria (diritti di terza generazione). Rispetto all'evoluzione dei grandi diritti, i "diritti insaziabili" si presentano, pertanto, come un fenomeno regressivo, in quanto con essi si pretende di collegare l'idea di diritto, che consiste nella traduzione in strumenti giuridici della generale esigenza di tutela della "dignità umana" (cfr. la Dichiarazione del 1948 impostata su una visione dignitaria) che trova nell'universalità la sua ragion d'essere, a pretese di gruppi minoritari che non riflettono esigenze fondamentali della comunità umana e neppure dell'individuo generalmente inteso. È ormai un'evidenza il fatto che i "diritti insaziabili" trovino, da tempo, terreno fertile più presso le Corti e le Organizzazioni internazionali che presso i Parlamenti nazionali, probabilmente a causa del fatto che nelle prime l'azione delle lobbies non deve confrontarsi con l'ostacolo del consenso democratico. Se questo da un lato mostra che nella gran parte dei Paesi c'è oggi una maggioranza della popolazione e della classe politica contraria a tale degradazione del concetto di diritto, dall'altro lato rappresenta un pericolo, in quanto nell'epoca attuale si stanno registrando, in particolare in ambito europeo, sempre più intensi trasferimenti di sovranità dal piano nazionale a quello sovranazionale e casi di preponderanza delle norme internazionali su quelle nazionali (si vedano i casi della Comunità Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo). Al riguardo si può ricordare il caso Open Door and Dublin Well Women (1992), in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato illegittima, perché lesiva della libertà di espressione, un'ingiunzione della Corte Suprema irlandese tesa a proibire l'attività di un'associazione che forniva alle gestanti informazioni sulle cliniche del Regno Unito che operavano aborti. L'ingiunzione della corte irlandese trovava la sua base in una norma della Costituzione, approvata con il referendum contro l'aborto. Caratteristica propria dei diritti umani fondamentali è che essi, nel momento in cui vengono fissati, creano automaticamente un dovere, cioè l'obbligazione di permettere a tutti gli altri cittadini l'esercizio del medesimo diritto. La stessa cosa non vale per categorie minori di diritti, creati con una legge ed estinguibili con un altro atto di pari forza. Ne deriva che questa aggiunta sfrenata di diritti al catalogo di quelli già codificati è in sé un fenomeno pericoloso anche perché non tiene conto del fatto che, in questo modo, si creano nuovi doveri e si riduce la sfera di libertà di ogni altro individuo. E tutto ciò implica una deriva di diritti "insaziabili", perché tende ad aggiungere, in un elenco senza fine, una lunga lista di "desiderata" che pretendono la legittimazione del diritto per il fatto stesso che qualche persona o gruppo più o meno consistente lo richieda. Ciò, secondo me, è dovuto al fatto che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, come già quella del 1789, è dominata dall'individualismo regnante nel pensiero giuridico come dal soggettivismo dominante in quello filosofico. Davanti all'Annientamento Qual è la posizione della Chiesa Cattolica a tal riguardo? Nel Messaggio radiofonico del Natale 1942, Pio XII parla il linguaggio dei diritti dell'uomo, ma l'accento è nuovo, e nuovo è il riferimento delle persone alla loro situazione, alle loro relazioni di famiglia, di lavoro, alla loro patria. In piena guerra, guerra davvero infernale, il Papa reclama giustizia per gli esseri umani annientati. Davanti all'annientamento, egli erige la dignità delle persone, i loro diritti: diritto alla vita, dignità dei corpi torturati e per gli spiriti oppressi; il diritto a condizioni di vita che garantiscano educazione, lavoro, matrimonio. Questo semplice enunciato conduce al di là delle libertà astratte del diritto del soggetto nel pensiero individualista del 1789, che tuttora soggiace alle varie liste dei diritti umani. Qui siamo in presenza di soggetti legati tra loro secondo necessità naturali e valori imperativi nel loro stesso essere. Tali relazioni fondamentali costituiscono un ordine, nel quale si radicano i diritti fondamentali. La persona umana non è sminuita nel trovare i suoi diritti fondamentali in tale ordine, poiché la persona è un fine. Pio XII, nel messaggio citato, proclama infatti: «La persona è il fine e fondamento della società». La persona umana è un fine, ma non è un fine separato: non è un essere esistente da se stesso; non è Dio. Tutti gli uomini nascono in dipendenza da una madre e dall'ordine del cosmo. Il piccolo essere, al quale si taglia il cordone ombelicale, resta legato con tutte le sue fibre ai genitori e di prossimo in prossimo, a ogni ordine di persone e di cose che costituiscono il suo ambiente vitale, il suo paese, la sua patria, il mondo. Ancor prima di nascere l'esserino umano è un fine per la madre, per tutti quelli che conoscono il valore della vita umana. Ma è un fine essenzialmente dipendente da altri e ordinato ad altri e all'Altro, che è il Padre di tutti gli esseri. Il bambino nasce in relazione con l'universo; in primo luogo in relazione con Dio: relazione di dipendenza e di finalità: ordinazione. Ordinazione Fondamentale Questa è la chiave della dottrina dei diritti fondamentali che Giovanni XXIII riceverà da Pio XII. L'ordinazione della persona a Dio è primaria; essa fonda il primo dei diritti fondamentali: il diritto a Dio e alla libertà religiosa. Che cosa aggiunse il Vaticano II a quanto Papa Giovanni XXIII aveva insegnato nella Pacem in terris, dove rammentava l'ordinazione fondamentale dell'essere umano a Dio? Il Concilio, con una precisione nuova, ribadisce questa ordinazione naturale, basandosi sulla spiritualità della natura umana; essa è un'ordinazione dello spirito umano a Dio, che è Spirito: ordinazione spirituale, fonda un'obbligazione verso Dio, Verità prima. Cercare la verità religiosa, aderire alla verità religiosa, regolare tutta la vita su tale verità: è l'obbligazione primordiale che esprime l'ordinazione fondamentale dell'essere umano al suo Creatore. Questa obbligazione richiede la libertà: l'adesione alla Verità non può realizzarsi conformemente alla natura se non liberamente. Il diritto alla libertà accompagna dunque necessariamente questa obbligazione verso la Verità [Dignitatis humanae, 3]. Per la Chiesa, quindi, il fondamento della tutela dei diritti dell'uomo consiste nel riconoscimento e nel rispetto di Dio, Verità amorosa. Riflettendo sulla tragedia dell'olocausto, Giovanni Paolo II dichiarò che «solo un'ideologia senza Dio poteva programmare e portare a termine lo sterminio di un intero popolo»2. In altre parole se si dissocia Dio dai diritti dell'uomo, la loro base crolla ed essi possono essere manipolati e ideologizzati, fino a divenire insaziabili, ma sterili. In effetti il pericolo più evidente attualmente è quello di confondere il concetto di diritto umano con qualunque pretesa individuale e di identificarlo con quello di bisogno umano o, addirittura, di pulsione umana, senza alcuna considerazione sociale e, soprattutto, senza alcuna valutazione di tipo etico. Ciò non impedisce che «parlare dei diritti dell'uomo è affermare un bene comune dell'umanità, è lavorare a costruire una comunità fraterna, è operare per un mondo in cui ciascuno sia amato e aiutato come il proprio prossimo, il proprio fratello»3. Per proseguire in questo compito, credo che sia molto importante e utile tenere presente quanto l'allora Card. Joseph Ratzinger propose nel suo dialogo con Habermas: «L'età moderna ha formulato un patrimonio di simili elementi normativi nelle differenti dichiarazioni dei diritti umani e li ha sottratti al gioco delle maggioranze. Ci si può accontentare, nella coscienza contemporanea, dell'evidenza interna di questi valori; tuttavia, anche una simile rinuncia autoimposta ad indagare ha carattere filosofico. [] Come ultimo elemento del diritto naturale, che vuole essere il più profondamente possibile un diritto razionale almeno nell'età moderna sono rimasti i diritti umani. Essi non sono comprensibili senza presupporre che l'uomo in quanto tale, semplicemente per la sua appartenenza alla specie umana, sia soggetto di diritti, che il suo essere stesso comporti valori e norme che devono essere individuati, ma non inventati. Forse oggi la teoria dei diritti umani dovrebbe essere integrata da una dottrina dei doveri umani e dei limiti umani, e ciò potrebbe però aiutare a rinnovare la questione, se non ci possa essere una ragione naturale, e dunque un diritto razionale, per l'uomo e la sua esistenza nel mondo. Un simile discorso dovrebbe oggi essere interpretato e applicato interculturalmente. Per i Cristiani ciò avrebbe a che fare con la Creazione e con il Creatore. Nel mondo indiano corrisponderebbe al concetto di Dharma, la legge interna all'essere, nella tradizione cinese all'idea degli ordinamenti celesti»4. ------------------- 1. Diritti insaziabili è il titolo di un saggio di Anna Pintore, docente di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Cagliari, pubblicato all'interno del volume Diritti ondamentali: un dibattito teorico di Luigi Ferrajoli, Laterza, Roma-Bari 2001. 2. Giovanni Paolo II, Discorso presso il Mausoleo di Yad Vashem, Gerusalemme, 23 marzo 2000. 3. Paolo VI, Conferenza dell'ONU sui Diritti Umani, 15 aprile 1968. 4. Joseph Ratzinger, Jürgen Habermas, Ragione e fede, scambio reciproco per un'etica comune, Monaco di Baviera, 19 gennaio 2004.